| La Class Action nella Pubblica amministrazione | | Stampa | |
| Scritto da Mediazionecivica.it |
| Giovedì 05 Novembre 2009 19:46 |
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Nella seduta del 15 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di attuazione della Riforma Brunetta, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. L'obiettivo della "class action" nel settore pubblico non è il risarcimento del danno economico, ma il sollecito ripristino dell'efficienza del servizio, la trasparenza sull'attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici, nonché il rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei singoli operatori pubblici.
Le norme entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2010. Le prime a essere coinvolte saranno "le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali". Seguiranno le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali (1° Aprile 2010). Per i concessionari di servizi pubblici la class action partirà dal 1° Luglio. Infine, le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici sopra citati, che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari, saranno coinvolti a partire dal 1° Ottobre 2010.
Il ricorso sarà proponibile da singoli e da associazioni qualora siano violati i termini e gli standards nell'esercizio di una funzione pubblica o nell'erogazione di un servizio pubblico. La class action potrà essere avviata tenendo conto degli altri rimedi di legge posti nei confronti delle alle carenze della P.A. e dei concessionari, sarà ampiamente pubblicizzata e messa in grado di assicurare il rapido accertamento delle pretese davanti al giudice amministrativo.
La sentenza accerterà la violazione, l'omissione o l'inadempimento del servizio. Verrà pubblicata e comunicata alla Commissione per la valutazione (istituita dalla Riforma Brunetta), alla Corte dei Conti e agli organi competenti per il giudizio disciplinare al fine di verificare le responsabilità dei singoli dipendenti. In alcuni casi, si potrà chiedere al giudice di dare attuazione alla sentenza anche nominando un commissario.
Per avviare il ricorso si dovrà prima procedere ad una diffida all'amministrazione o al concessionario da effettuare entro 90 giorni gli "interventi utili alla soddisfazione degli interessi". Scaduto il termine, si potrà avviare il ricorso che "può essere proposto entro un anno dalla scadenza" del termine dei 90 giorni.
Il decreto entrerà in vigore solo al termine del percorso parlamentare, poiché dovrà ricevere il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata. |





